È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, il DL 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Tra le novità principali, si segnalano alcune modifiche al D.Lgs. 81/2015. In particolare:

  • Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 1 (presunzione di subordinazione) del D.Lgs. 81/2015, si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali;
  • È stato inserito l’art. 2-bis, secondo il quale, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. La misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Conseguentemente, è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia;
  • È stato inserito il Capo V-bis, riguardante la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (c.d. riders). Le disposizioni del suddetto Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. Il corrispettivo per i lavoratori di cui sopra può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata (nuovo art. 47-bis, D.Lgs. 81/2015). I prestatori di lavoro in esame sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui DPR 1124/1965. Il premio di assicurazione INAIL è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/1965. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 - T.U. Sicurezza (nuovo art. 47-ter, D.Lgs. 81/2015).

Il DL 101/2019 (art. 2) modifica anche l’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 22/2015. Pertanto, a decorrere dal 5.9.2019 (data di entrata in vigore del decreto legge), tra i requisiti necessari per accedere alla DIS-COLL, è sufficiente 1 mese (prima erano 3 mesi) di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Con l’art. 11 del DL 101/2019, è previsto, infine, l’esonero dal versamento del contributo addizionale posto carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 148/2015. In particolare, sono esonerate le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del DL 83/2012 (L. 134/2012), le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c), D.Lgs. 148/2015 che prevedono, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L'esonero è autorizzato dal Ministero del Lavoro, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo deve stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 101/2019, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali.