L’INPS, con la circolare n. 119 del 19 agosto 2019, ha fornito le istruzioni applicative per i riconoscimento, a decorrere dal 2018, del beneficio di cui all'art. 13, c. 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

La norma in esame prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.

L’art. 47, c. 1, del DL 269/2003 (L. 326/2003), ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il suddetto coefficiente è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

La norma trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:

  • fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
  • successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L’opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.