Con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19.4.2016, s.o. n. 10), è stato sostituito il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e, con effetto dalla data di adozione degli atti attuativi, sarà sostituito anche il relativo regolamento (DPR n. 207/2010).

Il nuovo codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha dato attuazione alle direttive 23, 24, 25 del 2014 dell’Unione Europea e si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con i quali si indice la procedura di scelta del contraente non fossero già pubblicati alla data della sua entrata in vigore e nei casi i cui, alla stessa data, non fossero stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte.

Il D. Lgs. 50/2016 regolamenta una serie di tutele per i lavoratori, in particolare:

- contratti collettivi: al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda la nota del Ministero del lavoro 26.7.2016, prot. 14475 - http://www.lavorofacile.it/appalti-pubblici-benefici-solo-se-si-applica-il-contratto-leader/).

- inadempienze contributive: in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- ritardo nel pagamento delle retribuzioni: in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

- esclusioni dalla gare di appalto: costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., anche riferita al subappaltatore, per una serie di reati tra i quali (art. 80) lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Inoltre, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, cc. 1 e 1bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC. Detta disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, c. 4, d.lgs. 50/2016). L'esclusione dalla procedura di appalto (anche riferita a un suo subappaltatore) può intervenire anche qualora (art. 80, c. 5, d.lgs.  50/2016): la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 68/1999, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (attestazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili).

- lavori pubblici e subappalto: il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 (art. 105, c. 8, d.lgs. 50/2016). L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale quando la stazione appaltante ha rapporti diretti con il subappaltatore nei seguenti casi: il subappaltatore o il cottimista è una microimprese o piccola impresa; su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.