Il soggetto beneficiario dell’assegno di ricollocazione o parte del contratto di ricollocazione, se non è anche percettore dell’indennità di mobilità o di disoccupazione (NASPI, ASDI e Dis-coll) non può essere assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dall’art. 47, c.4 del D.lgs. 81/2015.

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 19 del 20/05/2016, ha infatti evidenziato che l’art. 23 del D.lgs. 23/2015 riconosce l’assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’ANPAL, a coloro che risultino già percettori dell’indennità NASPI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di 4 mesi. Tale assegno ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di nuovo lavoro.

Poiché tale strumento non è ancora operativo, alcune regioni, come la regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, sono intervenute per disciplinare, in via sperimentale, il c.d. contratto di ricollocazione, che si differenzia rispetto all’assegno di ricollocazione per alcuni aspetti quali, ad esempio, l’individuazione della platea dei destinatari.

Secondo il Ministero le indennità erogate a titolo di assegno o di contratto di ricollocazione, non possono essere paragonate ai trattamenti di mobilità o di disoccupazione, con la conseguenza che i relativi percettori non possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori in trattamento di disoccupazione ex art. 47, c.4 del D.lgs. 81/2015.