L’INPS, con la circolare n. 79 dell’1 luglio 2020, ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995.

In riferimento ai termini e alle modalità di versamento, si fa, inoltre, presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020 (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2019 e primo acconto per l’anno 2020) ed entro il 30 novembre 2020 (secondo acconto 2020).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020 (saldo 2019 e primo acconto 2020) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, c. 2, del DPR 435/2001, modificato dall’art. 2 del D.L. 63/2002 (L. 112/2002), onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

Il DPCM 27.6.2020 ha previsto il differimento, per l'anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del medesimo DPCM, come sotto specificato:

  1. a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.