L’INPS, con il messaggio 23/09/2016 n.3817, ha reso noto che scade il 30 settembre p.v. il termine entro il quale i lavoratori autonomi devono dichiarare all’INPS i redditi conseguiti nel 2015, ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo di cui all’art.10 del D.lgs. 503/1992.

Sono esclusi dal citato adempimento, perché non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994, i titolari di pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

L’Istituto previdenziale ricorda anche che i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2015 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

Inoltre, viene precisato che sono cumulabili con il trattamento pensionistico:

  • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
  • le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace.
  • le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali.
  • tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive.
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione, il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento (Dichiarazione redditi per l’anno 2015).

In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Il Messaggio ricorda infine che chi omette di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare all’INPS una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno c si riferisce la dichiarazione medesima. La somma dovuta sarà prelevata dall’INPS ratealmente dalla pensione.