Il Previndai, sul proprio sito internet, il 15/06/2018 ha pubblicato un documento che, in applicazione a quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 252/2005, regolamenta le modalità con le quali l'iscritto alla Previdenza Complementare può richiedere la RITA.

Si ricorda che la RITA è una prestazione pensionistica complementare consistente nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Previndai, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per richiedere la RITA l'iscritto deve aver cessato ogni l'attività lavorativa e maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

E’ inoltre necessario che venga raggiunta l'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi e che sia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

In alternativa ai predetti requisiti, l’interessato può richiedere la RITA se soddisfa le seguenti condizioni:

- avere una inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;

- raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al periodo di inoccupazione