Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 4/2019, ha precisato che è priva di operatività la disposizione contenuta nell’art. 6, c.10 del DL 338/1989 (L. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, che consentiva di calmierare, in caso di violazioni di legge o di contratto, gli effetti sanzionatori della perdita del beneficio contributivo in precedenza riconosciuto ad un’azienda, assicurando nei confronti del lavoratore interessato una riduzione contributiva proporzionata all’inadempimento commesso e contenuta entro i limiti della maggior somma tra la retribuzione corrisposta e la contribuzione omessa.

A tal fine il Ministero richiama la circolare n. 3/2017 con la quale l’INL ha evidenziato da un lato, la stretta connessione tra il possesso del DURC e l’effettivo godimento dei benefici contributivi per l’azienda considerata nel suo complesso, e dall’altro la rilevanza che assumono le violazioni di legge e/o di contratto nei confronti di singole posizioni contributive dei lavoratori e riferite esclusivamente alla durata in cui tali violazioni sono commesse.

Più precisamente la predetta circolare, nel richiamare la disciplina sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 338/1989, evidenzia che “mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un’accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.”.

Però, secondo il Ministero, la disciplina di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 338/1989, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione. E ciò, sia sotto il profilo territoriale che temporale, se si considera che la disposizione è stata introdotta in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo. Per tali ragioni deve quindi ritenersi che tali previsioni siano oggi prive di operatività.