Sulla G.U. n. 245/2016 è stata pubblicata la Legge 3/10/2016 n.190, che ratifica e da esecuzione all’Accordo Italia –Andorra firmato il 22/09/2015 sullo scambio delle informazioni in materia fiscale.

In particolare, l’obbligo di fornire informazioni alla parte contraente riguarderà in Italia le somme soggette a: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte sulle successioni e donazioni e imposte sostitutive. Invece in Andorra potranno essere oggetto di accertamenti le somme soggette all’imposta sui trasferimenti di beni immobili, l’imposta sui plusvalori dei trasferimenti di beni immobili e le vigenti imposte dirette.

L’autorità competente (in Italia è il Ministero dell’economia), dovrà fornire tutte le informazioni richieste dalla parte contraente, indipendentemente dal fatto che il comportamento oggetto della verifica costituisca reato.

L’accordo prevede anche che lo Stato contrante può consentire, ai rappresentanti dell’autorità competente dell’altro Stato, di entrare nel proprio territorio per interrogare ed esaminare i documenti, previo consenso scritto della persona interessata.

In ogni caso l’accordo non impone alle parti contraenti l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale.

Inoltre la parte interpellata può rifiutare la richiesta di informazioni se la divulgazione delle stesse è contraria all’ordine pubblico.

Tutte le informazioni sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità nella giurisdizione della Parte contraente, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti le imposte o delle decisioni dei ricorsi presentati sulle imposte (Tribunali e organi amministrativi).