Il Ministero dell’interno, con la circolare 9/02/2017 n. prot. 517, ha illustrato le nuove disposizioni previste dal D.lgs. 253/2016 (G.U. n. 7/2017) che modificano il T.U. immigrazione in materia di trasferimento intra-societario, ossia il distacco temporaneo in Italia di un lavoratore impiegato da almeno 3 mesi, alle dipendenze di un’impresa stabilita al di fuori della UE.

A tal fine sono stati inseriti nel D.lgs. 286/1998 l’art. 27-quinques e l’art. 27-sexies.

I cittadini stranieri a cui si riferiscono le nuove disposizioni sono i dirigenti, i lavoratori specializzati e quelli in formazione, dove per dirigente deve intendersi quello che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell’imprenditore e poteri di coordinamento e di controllo dell’intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell’impresa; mentre per lavoratori specializzati si intendono quelli in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività,  le  tecniche  o  la  gestione  dell’entità  ospitante,  valutate  oltre  che  rispetto  alle  conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale.

In caso di professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del D.lgs. 206/2007.

Come accennato prima, la nuova disciplina dei trasferimenti intra-societari trova applicazione anche per i lavoratori in formazione, da intendersi quelli titolari di un diploma universitario, trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento) a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa, in conformità a quanto indicato nel piano formativo individuale.

Rimangono invece esclusi gli stranieri che chiedono di soggiornare in Italia in qualità di ricercatori, quelli che beneficiano dei diritti alla libera circolazione (come ad esempio la Svizzera) o lavorano presso un'impresa stabilita in Paesi terzi nel quadro di accordi conclusi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, coloro che chiedono di soggiornare in Italia, in qualità di lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi, gli stranieri che svolgono attività di lavoro autonomo e infine coloro che sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata sotto la supervisione nell’ambito del percorso di studi.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione, comprese le eventuali proroghe.

Ai lavoratori ammessi in Italia nell’ambito dei trasferimenti intra-societari devono essere garantite le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa italiana e dai contratti collettivi.

Anche ai trasferimenti intra-societari si applica il regime sanzionatorio previsto per l’occupazione irregolare con rapporto di lavoro subordinato. Quindi reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato privo del permesso di soggiorno, oppure con titolo di soggiorno scaduto, revocato o annullato.

Per quanto riguarda la procedura per ottenere l’ingresso del lavoratore straniero nell’ambito dei trasferimenti intra-societari, si prevede che la richiesta del nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione venga fatta dal soggetto ospitante (l’azienda presente in Italia).

Il SUI entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia il nulla osta che ha validità di 6 mesi. Sempre il SUI ne trasmette copia anche alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di origine dello straniero ai fini del rilascio del visto d’ingresso.

Una volta ottenuto questo, lo straniero giunto in Italia, ha 8 giorni di tempo per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura con il mod. 209.

Il ministero dell’interno ricorda anche che può fare ingresso in Italia e soggiornarvi per un periodo massimo di 90 giorni (in un arco temporale di 180 giorni), senza la necessità di richiedere il nulla osta ed il relativo visto d’ingresso, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per trasferimenti intra-societario rilasciato da un altro Stato membro in corso di validità.

Se il periodo di distacco risulta superiore a 90 giorni (c.d. mobilità di lunga durata), l’azienda ospitante dovrà presentare la richiesta di nulla osta secondo le modalità sopra citate.

Infine il Ministero dell’interno coglie l’occasione per evidenziare che il D.lgs. 253/2016 ha anche modificato l’art.1, lett. f) dell’art. 27 del T.U. immigrazione che disciplina l’ingresso, fuori dai flussi, di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, sopprimendo la possibilità che possano essere svolte dallo straniero anche prestazioni di tipo subordinato, dato che questa previsione è confluita nel nuovo art. 27-quinquies.

E’ stata anche soppressa la lett. g) del citato art. 27, relativa all’ingresso dei lavoratori specializzati, perché confluita nel nuovo art.27-quinquies.