La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello 25/10/2016 n. 13, ha precisato che nella stima dei costi per la sicurezza può essere compresa una piattaforma aerea su carro, se il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

La stessa, infatti, può sostituire, in quanto più idonea a garantire la sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti, un ponteggio metallico fisso. In tal senso può essere ricompresa fra gli apprestamenti indicati nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008.