Cometa, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero, nel mese di settembre 2016 ha predisposto un vademecum per le aziende che riepiloga le modalità di adesione, il calcolo dei contributi e il loro versamento.

Per quanto riguarda l’adesione, il documento ricorda che sono previste modalità e tempi diversi a seconda che il lavoratore sia già in forza e decida di aderire a Cometa in un secondo momento oppure un neo assunto. Nel primo caso l’azienda può inoltrare la domanda in uno dei quattro trimestri dell’anno (Dicembre-Febbraio; Marzo-Maggio; Giugno-Agosto e Settembre-Novembre). L’inizio dell’obbligo di versare la contribuzione scatterà il secondo mese successivo al trimestre in cui è stata inviata la domanda. Quindi se questa ad esempio viene inviata nel trimestre Dicembre-Febbraio, i contributi inizieranno ad essere versati ad Aprile.

Materialmente il versamento dei contributi deve avvenire entro il giorno 20 del quinto mese successivo al trimestre di adesione. Quindi nell’esempio di prima il 20 luglio.

Invece in caso di lavoratore appena assunto in azienda oppure già in forza presso un’azienda che, cambiando contratto, inizia ad applicare il CCNL Metalmeccanico Federmeccanico, la domanda di adesione al Fondo va presentata dopo il periodo di prova.

La contribuzione a Cometa è composta da diverse voci:

  • Contributo lavoratore: 1,2%, 1,4% e 1,6% della retribuzione convenzionale;
  • Contributo azienda: 1,2%, 1,4% e 1,6% della retribuzione convenzionale;
  • TFR: lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993: 2,76%; lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993: 6,91%.

Ai fini del calcolo della retribuzione convenzionale vanno escluse le seguenti voci: ore di lavoro straordinario; festività retribuite in giornate non lavorative; ex festività 4 novembre; indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione di orario ed ex festività non godute; indennità di mancato preavviso; assenze a qualsiasi titolo per le quali l’azienda non corrisponde né retribuzione né anticipazioni di trattamenti economici per conto di Enti terzi (permessi e aspettative non retribuite, scioperi, servizio di leva, ecc.); periodi di mancata prestazione indennizzata dalla CIG, assenze per malattia e infortunio cadenti fuori dalle fasce di trattamento economico contrattualmente previste e le assenze per maternità facoltà.

Invece sono utili al calcolo della retribuzione convenzionale tutte le ore ordinariamente retribuite e/o indennizzate non comprese tra quelle in precedenza indicate.

E’ prevista anche una quota di iscrizione una tantum al Fondo Cometa che è stata fissata in Euro 5,16 a carico azienda e Euro 4,16 a carico lavoratore che deve essere versata contestualmente al primo bonifico.

Infine per quanto riguarda gli aspetti contributivi e fiscali, il vademecum ricorda che gli importi relativi alla contribuzione (1,20%) a carico dell’impresa, comprensivi della quota di Euro 5,16 dovuta per ogni lavoratore aderente, sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro (art. 9bis, legge 166/91), da corrispondere all’INPS con la denuncia contributiva relativa al trimestre nel corso del quale si verifica il versamento a COMETA. Al riguardo le imprese provvederanno a riportare sul Mod. DM10, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, l’importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura “art.9bis L. 166/91” e dal codice “M 900” nonché dal numero dei dipendenti ai quali si riferisce e, nella casella “Retribuzioni”, dalle somme costituenti la base imponibile (nessun dato sarà, invece, indicato nella casella “numero giornate”).

Il contributo dell’impresa, incluso il 10% a titolo di solidarietà, verrà incluso tra i costi di gestione deducibili.

La contribuzione relativa al lavoratore, comprensiva della quota di Euro 5,16 di iscrizione al Fondo, è soggetta alla contribuzione obbligatoria ordinaria a carico del lavoratore stesso; conseguentemente deve essere detratta dalla retribuzione del lavoratore dopo il relativo assoggettamento per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Viceversa, ai fini fiscali, la contribuzione non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF, nell’anno di imposta, fino al limite di Euro 5.164,57 annui.

Gli importi di TFR trasferiti a COMETA non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione né contributiva né fiscale. Sono inoltre da tenere presenti:

  • la proporzionale riduzione della quota annuale di deducibilità (elevata a Euro 309,87 dal 1998) da applicare al momento della tassazione della liquidazione o di eventuali anticipazioni corrisposte dall’impresa, secondo quanto previsto dall’art.13 del Dlgs 124/93, come modificato dalla legge 335/95;
  • la non computabilità ai fini della anticipazione d’imposta di cui alla legge 28.5.1997 n.140 degli importi di TFR versati a COMETA;
  • il riferimento, per la determinazione dell’importo di TFR da versare a COMETA, al TFR spettante per legge in tutti i casi di cui al comma 4 dell’art.2120 cc, come modificato dalla legge L.297/82 (malattia, infortuni, maternità, richiamo alle armi e cassa integrazione guadagni).