L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica n. 1/2023, ha ribadito che la firma elettronica semplice, indipendentemente dal suo processo di formazione, non può essere considerata idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

Conseguentemente, deve escludersi l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di tale tipologia di firma.

Allo scopo della sottoscrizione e della conservazione delle dichiarazioni fiscali su supporto informatico occorre, quindi, avvalersi necessariamente della firma elettronica qualificata, digitale o avanzata.