L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, ha reso noto che la fruizione dei servizi di mobilità sostenibile, contenuti in un piano di welfare aziendale, e utilizzai tramite apposita APP, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR e quindi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Una società ha intenzione di realizzare un’APP per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, nell’ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.

In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa sono i seguenti:

·         carsharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;

·         ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;

·         bikesharing;

·         scootersharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;

·         monopattino elettrico;

·         utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle entrate se tali flexible benefit possano fruire della non imponibilità.

L’Agenzia delle entrate, condividendo l’interpretazione della società, afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, richiamando le precisazioni già fornite dalla Risoluzione n. 34/E del 2004, dalla Circolare n. 28/2016 e dalla Risoluzione n. 55/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che affinché operi l’esclusione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro e le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir.

Pertanto, tenuto conto della Risposta all’interpello n. 461/2019 sulla fruizione del servizio di car pooling, l’Agenzia delle entrate ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.