L’INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, ha fornito indicazioni in merito agli strumenti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. 4/2024 (L. 28/2024).

Con particolare riferimento alla CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (art. 3), si ricorda che è consentito l’accesso a periodi di CIGS ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa ai sensi del D.L. 347/2003 (L. 39/2004).

Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in commento devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1, commi 175 e 176, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Allo scopo, appare utile ricordare che, con i citati commi 175 e 176 dell’art. 1, la L. di Bilancio 2024] ha previsto la possibilità che, nell’anno 2024, le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, possono ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 63.300.000 euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate consegue che al trattamento di CIGS di cui all’art. 3 del D.L. 4/2024 possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

a)  gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

b) siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro la cui istruttoria è in corso di definizione - al trattamento di CIGS ai sensi dell’art. 1, commi 175 e 176, della L. di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.  

Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

Si evidenzia, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

L’INPS precisa, infine, che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 - Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet. (art.1 c.175 l. 213/23; art.3 DL. 4/24)”.

Da ultimo, l’INPS ha fornito anche chiarimenti e istruzioni operative in merito agli “interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica” (art. 4).