Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 77 del 15 aprile 2024, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

La Convenzione Italia-Libia si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.

E’ stata anche ratificata la Convenzione Italia-Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, che ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.

Infine, è stato aggiornato l’Accordo Italia-Cina già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza a gli investitori cinesi in Italia.

L’Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l'Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona "residente di uno Stato contraente" e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

L’Accordo definisce inoltre la distribuzione dell'imposizione nei due Stati contraenti in relazione arofessioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti e prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata.