L’INAIL, con la circolare n. 9 dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni in merito all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, sottoscritto a Roma in data 18 giugno 2021, per regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In particolare, l’Accordo nasce dall'esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova.

Con la sottoscrizione dell'intesa, i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

L’Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 16 articoli e di un Allegato A1.

Ai fini della corretta applicazione dell’Accordo, l’articolo 1 definisce i termini utilizzati e, tra gli altri, il significato di “residenza” e “dimora” che nei due Paesi hanno diversa accezione. Per l'Italia la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente e la dimora è il luogo in cui una persona attualmente si trova; mentre per la Repubblica di Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e la dimora è la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione.