In caso di licenziamento per soppressione del posto, l’onere del datore di lavoro di provare l’inesistenza di altre mansioni, anche inferiori rispetto a quelle assegnate in sede di assunzione, deve essere circoscritto al bagaglio professionale del lavoratore.

Nel caso in esame, una lavoratrice con mansioni di segretaria, ricevimento e cassa, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo individuato nel notevole calo di turismo che aveva determinato una riduzione dell’attività lavorativa. Le mansioni delle lavoratrice erano state poi assunte dai titolari.

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento lamentando che il datore di lavoro non aveva offerto altre mansioni, anche inferiori rispetto a quelle inizialmente assegnate, pur ammettendo la sussistenza della possibilità di adibirla come cameriera ai piani.

Secondo la Suprema Corte (nello stesso senso Cass. 15157/2011, 7474/2012 e 25197/2012) il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Questa prova però non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repêchage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei predetti posti.

In questi casi non si può parlare di demansionamento dato che quest’ultimo, a prescindere dall’accettazione o meno del lavoratore, è ammissibile sempre che ci sia una certa omogeneità con i compiti originariamente svolti dal lavoratore.

Pertanto il datore di lavoro, che adduce a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere di provare non solo che al momento del recesso non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche l’insussistenza di mansioni inferiori rientranti e compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore.

In ogni caso i giudici di legittimità escludono che il datore di lavoro abbia l’obbligo di offrire al lavoratore tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore.