Con la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

In particolare, è stato chiesto da alcune amministrazioni se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno.

L’Agenzia, nel proprio parere, ha richiamato la precedente circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, con cui si era precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi:

  1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
  2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Nelle ipotesi di cui al punto 1, ai fini dell’applicazione della tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti. Diversamente, nelle ipotesi riconducibili al punto 2, occorre effettuare un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico. Solo se il ritardo è fisiologico, infatti, non è giustificata l’applicazione della tassazione separata. La risoluzione precisa inoltre che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.