L’Agenzia delle entrate – riscossione, ha reso noto che i contribuenti che hanno aderito alla c.d. “rottamazione-bis” e hanno pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre u.s., rientrano automaticamente nei benefici previsti dalla definizione agevolata 2018, c.d. “rottamazione-ter”, ossia la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il contribuente riceverà entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Contrariamente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.