Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 3355 del 28 marzo 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola – lavoro.

Si segnalano, in particolare, le seguenti indicazioni:

  • Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno);
  • Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. In ogni caso, gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne;
  • L’obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della relativa spesa;
  • Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l’istituzione scolastica può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza preso le proprie strutture;
  • L’impiego di “badge” o “cartellini-presenza” è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente;
  • La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell’INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante;
  • Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell’avvio, da parte dell’istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante e il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato;
  • Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ad esempio, le vacanze estive), dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati;
  • È dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.