L’INL, con la nota prot. n. 162 del 24 gennaio 2023, ha precisato che il personale ispettivo potrà disporre la sospensione dell’attività anche quando riscontra la presenza di un solo lavoratore in nero, se viene accertata la violazione delle norme sulla sicurezza.

La precisazione dell’Ispettorato nasce dal fatto che a seguito delle modifiche apportate all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 dal DL 146/2021, a decorrere dal 22 ottobre 2021, il provvedimento di sospensione viene adottato quando il servizio ispettivo riscontra, in sede di verifica, che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato in nero, nel senso che nei loro confronti il datore di lavoro non ha effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego, a meno che non venga accertato che il lavoratore in nero è l’unico dipendente.

Ma secondo la norma citata, la sospensione opera anche in presenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro indicate all’allegato 1 al TU sicurezza.

Secondo l’INL la disposizione normativa deve essere intesa nel senso che la deroga all’adozione del provvedimento di sospensione (ossia quando si è in presenza di un solo lavoratore e questo è occupato in nero), trova la sua eccezione (e quindi la sospensione dell’attività viene disposta dall’INL) nel caso in cui sia accertata anche la violazione delle norme sulla sicurezza, come ad esempio la mancanza del DVR o della nomina del RSPP.

Pertanto, la sospensione non troverà applicazione soltanto nel caso in cui, pur essendo presente sul luogo di lavoro un lavoratore in nero, questo è l’unico dipendente e non sussistono altre violazioni delle norme sulla sicurezza.

In questo caso però il personale ispettivo dovrà adottare misure idonee atte a garantire la totale sicurezza per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo eventualmente l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione delle prescrizioni imposte e degli adempimenti assicurativi.