L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 460 del 20 settembre 2022, ha ribadito un concetto già espresso con la circolare 33/E del 2020, secondo cui il lavoratore autonomo che, dopo essere rientrato in Italia opta per fruire del c.d. regime forfettario, non potrà per gli anni successivi avvalersi delle agevolazioni riconosciute agli impatriati dall’art.16 del D.lgs. 147/2015.

La posizione dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella finalità della citata norma, che è diretta ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività. In particolare risulta applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

Invece, il regime forfettario comporta la determinazione del reddito imponibile secondo i criteri forfettari, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15%.

Ciò implica che per espressa previsione normativa tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.