Lo Schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152, modifica le modalità con cui devono essere fornite le informazioni sul rapporto di lavoro relative ad alcune tipologie contrattuali, tra le quali il contratto di prestazione occasionale, per il quale viene previsto che il prestatore non riceva più la copia della dichiarazione (inviata all’INPS prima dell’inizio della prestazione lavorativa attraverso l’apposita piattaforma) attraverso un SMS o una email, ma in formato elettronico o cartaceo prima dell’inizio della prestazione.

Sempre riguardo al CPO viene previsto un regime sanzionatorio. Più precisamente la violazione dell’obbligo informativo viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato di cui all’art. 19, c. 2 del D.lgs. 276/2003, anche questa oggetto di revisione da parte dello schema del D.lgs. di cui sopra.

Il provvedimento interviene anche sul lavoro intermittente. Si prevede che il contratto di lavoro, oltre a contenere, ai fini della prova, le informazioni del D.lgs. 152/1997, debba contenere anche i seguenti elementi: la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto, il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità e le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Anche il contratto di somministrazione di lavoro è stato oggetto di modifica. In particolare si prevede che le informazioni che devono essere rese al lavoratore prima dell’invio in missione presso l’utilizzatore vengano integrate con quelle previste dal D.lgs. 152/1997.

Infine novità si registrano anche per il c.d. lavoro tramite piattaforme digitali (vedi i rider). Si prevede che i lavoratori debbano ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro le informazioni di cui al D.lgs. 152/1997 in quanto compatibili, nonché le informazioni inerenti la sicurezza.