L’INPS, con la circolare n. 11 del 25 gennaio 2022, ha ricordato che le aziende interessate, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui all’art. 1, c. 65, L. 247/2007, devono trasmettere, per via telematica, la dichiarazione di calamità, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati, entro il 25 febbraio p.v.
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 102/2004 (intervento del Fondo di solidarietà nazionale); si precisa, inoltre, che, al fine della fruizione per l’anno 2021 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 C.C.