L'ENPALS, con il messaggio 1/03/2005 n.1, rende noto che i contributi a carico lavoratore che sono stati regolamente versati dal datore di lavoro nel periodo di sospensione per gli eventi eruttivi e sismici che hanno interessato alcuni Comuni della Provincia di Catania, possono essere rimborsati soltanto previa richiesta del datore di lavoro e non del lavoratore. Infatti ricorda l'ENPALS è il datore di lavoro l'unico responsabile del versamento contributivo e spetta soltanto a quest'ultimo la facoltà di inoltrare la domanda di sospensione del versamento. Pertanto nel caso in cui la quota dei contributi a carico lavoratore sia sempre stata regolarmente versata anzichè essere sospesa come quella a carico azienda spetta soltanto al datore di lavoro richiedere all'Enpals il rimborso e poi restituire al lavoratore la quota a suo carico.