L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 223 del 27 aprile 2022, ha chiarito che può accedere al regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 il lavoratore italiano, residente negli USA dal 2012, che rimanendo alle dipendenze di un datore di lavoro americano, trasferisce, nel 2022, la residenza fiscale in Italia, ivi svolgendo attività lavorativa in smart working per la maggior parte del periodo di imposta e prestando saltuariamente attività di lavoro occasionale, per periodi non superiori a 15 giorni all’anno, negli States.

Nella fattispecie in esame, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%, mentre il reddito da lavoro occasionale prodotto all'estero concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%. In entrambi i casi, in virtù della Convenzione per evitare le doppie imposizioni Italia – USA, i redditi sono tassati esclusivamente in Italia.

Inoltre, non osta al mantenimento dell’agevolazione in commento, per i 5 anni previsti dalla norma, l’eventuale cambio di datore di lavoro durante il suddetto periodo.