Interpello Minlavoro: obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l'immigrazione e sua decorrenza
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 29/08/2006 n.3012, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che l'obbligo del datore di lavoro di comunicare allo Sportello Unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero decorre dal 25 febbraio 2005.
Il dubbio inoltrato al Ministero si riferisce ai casi in cui lo Sportello Unico per l'immigrazione quale destinatario delle predette comunicazioni obbligatorie non sia ancora operativo nelle singole province di competenza.
A tal proposito è stata richiamata la circolare ministeriale 9/2005 in base alla quale fino a quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello Unico per l'immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo sportello Unico.
Invece a decorrere dal 25/02/2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004) le variazioni del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro 5 giorni e indirizzate allo Sportello unico o alle Prefetture UTG se i primi non sono ancora operativi.
Infine conclude il Ministero, alla luce di quanto predetto anche la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro prevista in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione è operativa dal 25 febbraio 2005.