Il datore di lavoro può legittimamente trasferire il proprio dipendente in un luogo di lavoro diverso se è in gioco la tutela dell'ambiente di lavoro come luogo sereno nel quale prestare l'attività lavorativa (Cass. 2/09/2008 n.22059).
Secondo i Giudici di legittimità un simile potere del datore di lavoro rientra nel più ampio concetto di ius variandi riconosciuto dalla legge all'azienda.
Unica condizione posta alla base del legittimo trasferimento è il mantenimento delle mansioni, assegnate in origine nel contratto individuale, proprie della qualifica rivestita.
Con la stessa sentenza la Suprema Corte ha anche deciso che rientra tra i poteri del datore di lavoro collocare d'ufficio in ferie il personale dipendente per brevi periodi.