L'INPS, con la circolare 3/02/2004, ha provveduto a rivalutare, per il 2004, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali.

Rispetto all'anno precedente i valori risultano più elevati dell'2,5% (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'ISTAT).

I nuovi importi che devono essere rispettati a partire dal 1° gennaio 2004 sono i seguenti:

Causale

Nuovo importo

Minimale giornaliero di retribuzione per la generalità di lavoratori (L. 537/81, art. 1 - L. 463/93, art. 7)

I valori relativi ai singoli settori e qualifiche sono stati incrementati dell'2,5%.

I nuovi importi non possono comunque essere inferiori a ? 39,16, pari al 9,50% del minimo di pensione per il 2004 di ? 412,18.

Minimale orario, art. 5 L. 863/84

? 39,16 x 6/40 = ? 5,87

Orario normale settimanale CCNL

(? 5,87), per orario settimanale pari a 40 ore

Retribuzioni convenzionali in generale (art. 7, L. 638/83)

? 21,75 pari al 5% del minimo di pensione, per il 2004, di ? 412,18.

Lavoratori soci di società e loro organismi associati (DPR 602/70)

A - ? 33,32, per i contributi IVS

B - ? 27,48, per i contributi diversi da quelli IVS

Prima fascia di retribuzione annua pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS 1% a carico lavoratore (art. 3 ter, L. 438/92)

? 37.883,00

pari a ? 3.157,00 mensile

Massimale contributivo e pensionabile per i nuovi assunti dal 1.1.96 privi di anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 2, c. 18, L. 335/95)

? 82.401,00 (non frazionabile a mese)

Si segnala che l'art. 11 del DLgs 61/2000 ha eliminato la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore a 4 ore giornaliere) senza formale contratto di lavoro a tempo parziale.

Conguaglio - Le aziende che non hanno potuto utilizzare i nuovi valori per il versamento dei contributi di gennaio 2004, hanno la possibilità di regolarizzare detto periodo entro il 17 maggio 2004 (cadendo il giorno 16 maggio 2004 in una domenica) utilizzando il DM 10/2 del mese di maggio 2004.

La differenza di retribuzione sarà portata in aumento delle retribuzioni imponibili relative al mese di regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Riguardo ai soci lavoratori le differenze contributive IVS andranno invece indicate nei quadri B/C del mod. DM 10/2 al codice M188 - dizione "diff. IVS ". La casella retribuzione riporterà la differenza di retribuzione a conguaglio (nessun dato nelle caselle numero dipendenti e numero giornate).

Le differenze contributive diverse dall'IVS devono invece essere indicate con il codice M301 - dizione "Diff. Ex Art. 3, comma 2, Dlgs 423/2001".

La contribuzione da restituire al lavoratore per l'assoggettamento dell'1% IVS aggiuntivo andrà indicato nel quadro D del mod. DM 10/2 utilizzando il cod. "L951".

Le differenze contributive per gli apprendisti andranno indicate al codice M189 (quadri B/C), dizione "diff. Appr." (nessun dato nelle caselle numero dei dipendenti, numero delle giornate e retribuzione).

Si ricorda che per effetto delle modificazioni introdotte dall'art. 116 della L. 388/2000, gli interessi della misura del tasso legale non sono più dovuti ove non siano anche dovute le sanzioni civili.