La Corte Costituzionale, con la sentenza 291/2003, ha stabilito che i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità potranno usufruire delle agevolazioni soltanto relativamente ai contributi da versare all'INPS, mentre i premi INAIL devono continuare ad essere versati per intero. Infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, c. 6, L. 388/2000 nella parte in cui, al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in mobilità ha previsto la possibilità della loro assunzione, mediante contratti a termine, con il beneficio della contribuzione ridotta, e più precisamente nella misura prevista per gli apprendisti, senza specificare se nell'agevolazione rientrano anche i premi INAIL.