Vengono prorogati al 31 dicembre 2004 i trattamenti CIGS e mobilità in favore di ex lavoratori delel aziende che già beneficiavano dei predetti trattamenti (DM 7/05/2004 - G.U. n. 163 del 13/07/2004).
La proroga è stata prevista dalla legge Finanziaria 2004 che ha stabilito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministero del lavoro è legittimato a disporre entro il 31 dicembre 2004 proroghe dei trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti dalla legge anche in deroga alla normativa vigente.
In particolare sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 i seguenti trattamenti economici:
CIGS nei confronti dei dipendenti delle aziende già beneficiarie secondo l'art. 4, c.21 e art.9, c.25, punto b) DL 510/96 convertito nella L. 608/96, entro il limite di spesa di 2.200.000,00 euro.
Mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari ai sensi dell'art. 1, c.1, DL 393/97 e successive modificazioni nel limite di spesa di 2.917.976,40 euro.
La misura dell'indennità sia di CIGS che di mobilità è ridotta del 20%.
Si ricorda inoltre che l'erogazione della CIGS è subordinata, per i periodi successivi alal loro concessione, all'effettivo impiego dei lavoratori nei progetti per i LSU.