Successioni di appalto e anzianità aziendale
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, ha precisato che, nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa (appaltatrice) all’altra per successione di appalti, l’anzianità aziendale, ai soli fini della concessione dell’integrazione salariale e dell’indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.
All’uopo, si ricorda che, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di Cigs e di mobilità, l’art. 8 del DL 86/1988, convertito da L. 160/1988, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, prevede, quale requisito soggettivo, un’anzianità lavorativa, presso l’impresa, di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della L. 223/1991, per l’indennità di mobilità, pone, quale requisito soggettivo, un’anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
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