La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 agosto 2002 n. 12411, ha stabilito che il premio di anzianità rientra nella base di calcolo del TFR in quanto non può essere considerato una prestazione occasionale. La Suprema Corte con la sentenza oggetto di commento si allinea all'orientamento dottrinale secondo cui devono essere considerate come prestazioni occasionali esclusivamente le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite. La non occasionalità non si riferisce quindi alla frequenza con cui viene erogata la prestazione ma alla sua omogeneità con il rapporto di lavoro; conseguentemente la periodicità non costituisce un discrimine essenziale al fine della computabilità.