Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 marzo 2017 – 14 aprile 2017, è stato fissato al 0,898430% (comunicato ISTAT). L’indice di aprile sarà diffuso il 15 maggio secondo il calendario 2017 dell’ISTAT.

Indice: 101,0

Variaz. su Dic. ‘97: 0,697906

Rid. 75%: 0,523430

Perc. Fissa 0,375

Perc. Progr.: 0,898430

Coeff. Cap. riv.: 1,0898430

Montante: 4,31533311

Esempio:

– Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 12 fmarzo 2017

– TFR maturato al 31 dicembre 2016: euro 55.337,28 (*)

– TFR maturato dal 1° Gennaio al 31 marzo 2017: euro 60,00

– Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82: euro 30,00

TFR al 31 dicembre 2016 (*) euro 55.337,28 +

Rivalutazione (0,898430% di 55.337,28) euro 497,17 +

TFR periodo 1° Gennaio – 31 marzo 2017 euro 60,00 –

Contributo fondo pensioni di cui alla L. 297/82 euro 30,00 =

Totale TFR da liquidare al lordo delle imposte euro 55.864,45

 (*) al netto dell’imposta sostitutiva 17% calcolata sulla rivalutazione anno 2016

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015): la rivalutazione dal 2015 è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%.