Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 12 del 6 giugno 2022 con cui ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle norme in materia di apprendistato di primo livello, con l’obiettivo di superare le incertezze interpretative che hanno sinora ostacolato il ricorso a tale fattispecie contrattuale, favorendone quindi la piena attuazione.

La circolare precisa che al fine di individuare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - la pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista. A decorrere da tale termine si possono verificare: la prosecuzione del contratto come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la proroga del contratto di apprendistato di primo livello; la trasformazione in apprendistato professionalizzante; il recesso dal contratto. L’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria. Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali. Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.

La circolare rimarca il ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall’istituzione formativa sia dal datore di lavoro. Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato. Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa. A tal fine, il Ministero ha reso disponibile, in allegato alla circolare, uno schema di Dossier individuale, unitamente ad uno schema di Piano formativo individuale.

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato sia prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo, sia contestualmente all’avvio del percorso formativo. Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale. In tal caso, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall’allievo.

Quanto alla disciplina del monte ore contrattuale, viene sottolineato che deve prevedere - oltre alle ore di formazione esterna e interna - le ore di prestazione lavorativa. Si ribadisce che per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità part-time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa. Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l’orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna ed interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

Ulteriori considerazioni riguardano le garanzie assicurative a favore dell’apprendista, in ragione del suo doppio status di studente e lavoratore. La circolare precisa che per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego.

Con riguardo all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria che copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l’impresa, mentre è a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.

In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza in modo diverso nei confronti dell’istituzione formativa e del datore. Infatti, in quanto studente si giustifica secondo le regole dell’istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di formazione esterna. In quanto lavoratore, secondo le regole previste, ex lege e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l’impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

Un chiarimento importante riguarda la possibilità di assumere familiari in apprendistato di primo livello. Il ministero conferma che è consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con tale tipologia contrattuale, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto. A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l’onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell’impresa.

Via libera, infine, anche alla possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna (cd apprendistato transregionale). In questo caso, per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.