L’INPS, con il messaggio n. 389 del 25 gennaio 2023, ha reso noto che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 46, c. 2, lett. d), del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), è riconosciuto, per effetto dell’entrata in vigore della L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022), anche per il periodo di imposta 2023.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, è stato introdotto dal D.L. 50/2017 a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24.8.2016. Inizialmente, i periodi di imposta interessati all’esenzione erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 e, successivamente gli stessi sono stati prolungati – nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. Da ultimo, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 746, della L. 197/2022, detto esonero sarà riconosciuto anche per l’anno in corso.

L’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in commento è il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).

Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle agevolazioni, l’INPS ha confermato le indicazioni operative già fornite con la circolare 48/2019, evidenziando, quindi, che le stesse possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”