È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la L. 142/2022, di conversione del D.L. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Nell’ultima versione approvata in Senato, è stata confermata la proroga, al 31 dicembre 2022, del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli fino a 14 anni di età, nonché la possibilità, per i datori di lavoro, di attivare lo smart working senza stipulare l’accordo individuale, come è avvenuto fino allo scorso 31 agosto.

Nel dettaglio, la L. 142/2022 proroga:

- fino al 31 dicembre 2022, il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

- fino al 31 dicembre 2022, il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione   o   cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

- fino al 31 dicembre 2022, sulla base delle valutazioni dei medici  competenti,  il diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2,  in ragione  dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o   dallo svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  morbilità  che possono  caratterizzare una  situazione  di  maggiore rischiosità accertata dal medico competente,  nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Inoltre, la legge 142/2022 proroga, dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, la possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro in modalità semplificata lo smart working (solo nome del lavoratore, inizio e cessazione del lavoro agile) e la facoltà di attivare il lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale.