Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha reso noto che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 1 luglio, che modifica il precedente del mese di aprile sulla concessione di un beneficio pari a 190 euro a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumono, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Più precisamente il Decreto Direttoriale di giugno modifica gli articoli 2 e 4 del Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, nella parte che descrive la procedura di richiesta dell’incentivo all’INPS.
In particolare viene previsto che l’istanza vada presentata all’INPS a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto previdenziale dell’apposita circolare esplicativa. Nel caso in cui l’assunzione fosse successiva all’emanazione della predetta circolare l’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data dell’assunzione medesima.
Se i requisiti vengono soddisfatti, l’INPS autorizza la fruizione del beneficio secondo l’ordine cronologico delle assunzioni, mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive, nel rispetto della regola del de minimis (Reg. CE 1998/2006).
Come si ricorderà la finalità dell’incentivo è quella di intervenire economicamente per sostenere l’occupazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese con meno di 15 dipendenti, dove i lavoratori licenziati non hanno diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità e al conseguente beneficio in caso di nuova assunzione.
A tal fine è stata riservata la somma di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo.
Per fruire del beneficio il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Il beneficio è pari a 190 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e pari a 190 euro per 6 mesi per i lavoratori a termine. Invece se il rapporto di lavoro è part time il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro. L’incentivo di 190 euro spetta anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscono con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata. Rimane escluso il lavoro domestico.