Abbonamento di trasporto non nominativo: serve l’autocertificazione per il rimborso
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito a Telefisco 2019, ha precisato che se l’abbonamento di trasporto non riporta il nome dell’utente, al fine di poter fruire del rimborso di cui all’art. 51, c.2, lett. d-bis) del TUIR, il dipendente dovrà accompagnarlo con un’autocertificazione attestante che il titolo di viaggio è stato acquistato per se stesso o per un familiare a carico tra quelli individuati dall’art. 12 del TUIR.
Il datore di lavoro dovrà conservare sia l’abbonamento che l’autocertificazione che il lavoratore gli avrà consegnato.
Situazione diversa invece si ha nel caso di abbonamento nominativo.
Se il titolo di viaggio è cartaceo, sul documento dovrà comparire anche la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta, mentre se è in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (es: indicazione del soggetto utilizzatore, il periodo di validità, la spesa sostenuta e la data di sostenimento del costo).
Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.
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