Il Ministero del lavoro, di concerto con quello della salute, ha adottato il DM 4/2026 che, attuando l’art.4 della Legge n. 193/2023, riconosce misure di politica attiva alle persone che siano state affette da cancro, comprese sia quelle dichiarate clinicamente guarite, sia quelle che, pur non presentando più evidenza di malattia, sono ancora sottoposte a trattamenti prolungati, come terapie adiuvanti o controlli di follow-up.

Secondo il decreto ministeriale tali soggetti sono considerati in condizioni di fragilità e, proprio per questa ragione, rientrano nel Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), indipendentemente dalla percezione di un sostegno al reddito. Nell’ambito di tale programma, è previsto uno specifico percorso di servizi denominato “Percorso 4 – Lavoro e inclusione”, volto a sostenere l’inserimento lavorativo attraverso interventi personalizzati.

Ai citati soggetti è inoltre riconosciuto l’accesso al Fondo Nuove Competenze, uno strumento che incrementa l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze, così da permettere ai lavoratori di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro. Il Fondo riconosce contributi finanziari ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, che stipulano accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata alla formazione dei lavoratori.

Altra misura di cui possono essere destinatari i malati affetti da malattia oncologica è l’l’Assegno di Inclusione (ADI), una prestazione economica accompagnata da percorsi di inclusione sociale e professionale, destinata ai nuclei familiari che comprendono soggetti fragili: minori, over 60, persone con disabilità e persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociosanitari.

Per le persone occupabili di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non rientrano nei requisiti per l’ADI, ma che si trovano in condizioni di fragilità economica o a rischio di esclusione sociale, è previsto il Supporto per la formazione e il lavoro. Questa misura promuove l’attivazione lavorativa attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro e altre politiche attive del lavoro comunque denominate per le persone occupabili, riconoscendo al beneficiario un’indennità economica di partecipazione.

Infine, il decreto riconosce il diritto agli accomodamenti ragionevoli che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati dell’ambiente lavorativo, che non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.

Tali accomodamenti sono finalizzati a garantire alle persone con fragilità un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con il loro stato di salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi e con il coinvolgimento del medico competente, sono tenuti ad adottare misure che consentano il rientro o la permanenza nel posto di lavoro, la conciliazione tra esigenze di cura e attività lavorativa e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione.