Il 15 aprile 2009, tra la Cisl, la UIL e Confindustria (con esclusione della Cgil che non ha voluto partecipare all'incontro) è stato sottoscritto l'accordo interconfederale che da attuazione all'accordo quadro del 22 gennaio u.s.
L'accordo, che vale per tutti i settori produttivi sia pubblici che privati, ha carattere sperimentale, ha una durata di 4 anni (e quindi fino al 15 aprile 2013) e detta le procedure di negoziazione e gestione della contrattazione collettiva che deve disciplinare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori.
Dovranno essere rinnovati tenendo conto delle nuove condizioni, principi, modalità e tempi per la contrattazione definiti dall'accordo interconfederale non solo i contratti la cui scadenza è revista dopo il 15/04/2009, ma anche quelli scaduti prima per i quali non è ancora iniziato l'iter del rinnovo.
Tutta la regolamentazione contrattuale si basa su due livelli di contrattazione della durata triennale sia per la parte normativa che per la parte economica: un primo livello viene ricoperto dai CCNL ed un secondo dalla contrattazione aziendale o territoriale.
Il contratto nazionale avrà come obiettivo principale quello di garantire la certezza dei trattamenti, sia economici che normativi per tutti i lavoratori del settore e su tutto il territorio nazionale. A tal fine il CCNL definisce la disciplina dei diritti di informazione e consultazione in attuazione delle direttive europee, oltre a modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici per approfondire i temi connessi agli andamenti economico-sociali e alle politiche settoriali.
Invece la contrattazione di secondo livello riguarderà solo le materie delegate in tutto o in parte dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non sono già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del ne bis in idem. Più precisamente l'accordo aziendale o territoriale avrà come finalità lo svolgimento di procedure di informazione, di consultazione, di verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali.
Per contrastare gli eccessivi ritardi dei rinnovi contrattuali, l'accordo quadro ha fissato termini e regole che le parti sociali devono scrupolosamente seguire. Più precisamente sei mesi prima della scadenza del contratto collettivo una delle due parti dovrà aprire la trattativa illustrando le novità sia normative che economiche. L'altra parte ha tempo 20 giorni dalla data di ricezione delle modifiche per accettarle o riformarle. Se invece dopo i 6 mesi le parti non hanno raggiunto un'intesa sul rinnovo contrattuale, spetterà al Comitato paritetico per la gestione dell'accordo interconfederale valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo.
Infine si ricorda che la rivalutazione delle retribuzioni non dovrà più avvenire utilizzando il tasso di inflazione programmata, ma l'INPCA ossia l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.