L’INPS, con il messaggio n. 3085 del 3 agosto 2018, ha fornito chiarimenti sulla durata delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali nell’ambito dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale.

In particolare, con riferimento alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, a seguito delle numerose richieste/solleciti da parte del Ministero vigilante per l’acquisizione delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali competenti di durata non superiore a 12 mesi, è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro.

Con nota dell’11 giugno 2018, il Ministero ha precisato che “l’Autorità turca ha più volte rappresentato che, non essendo ancora stato adottato l’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, la stessa non è in grado di applicare tale nuova norma ed ha quindi rigettato le proposte di proroga, avanzate dall’Autorità competente italiana, relative a distacchi per i quali erano stati emessi, ai sensi della nuova Convenzione, certificati di copertura assicurativa di 24 mesi. Pertanto, preso atto di tale posizione, al solo fine di non danneggiare i lavoratori e le aziende interessati, nelle more dell’adozione dell’Accordo amministrativo, si è di volta in volta richiesto all’Istituto di procedere all’emanazione dei formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, al fine di poter acquisire dalla parte turca l’Accordo per le relative proroghe”.

Alla luce dei chiarimenti sopra riportati, in attesa della definizione dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali, a far data dal 3 agosto u.s., devono rilasciare le certificazioni di distacco (formulari CE 1) per la durata massima di 12 mesi. Relativamente alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, per le quali il Ministero vigilante richieda, con le modalità illustrate con il messaggio sopra citato, copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, le Strutture territoriali dovranno procedere all’emissione di un nuovo certificato per la durata richiesta (12 mesi).