Addio al registro infortuni: introdotta la comunicazione a fini informativi e statistici
A cura della redazione

Il DLgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. sicurezza), in vigore dal 15 maggio 2008, prevede una diversa gestione documentale/informativa degli infortuni sul lavoro, introducendo una nuova comunicazione da inviare all'INAIL o all'IPSEMA, che comporterà l'abrogazione del registro degli infortuni.
In particolare l'art. 18 del T.U sicurezza, tra i vari obblighi imposti al datore di lavoro e ai dipendenti (comma 1, lettera r)), prevede che gli stessi sono tenuti a: comunicare all'INAIL (all'IPSEMA, per i marittimi) ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; comunicare all'INAIL (all'IPSEMA, per i marittimi), ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.
Dall'analisi delle predette disposizioni emerge che al datore di lavoro/dirigente è imposto un nuovo adempimento, quello di comunicare all'INAIL, ai fini statistici, anche gli infortuni inferiori a 4 giorni (assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento). Attualmente tale adempimento è osservato mediante indicazione dei singoli eventi nel registro infortuni, registro che rimarrà in vigore ancora massimo per un anno.
Per il predetto fine occorre, quindi, conoscere quali informazioni relative agli infortuni devono essere fornite agli enti preposti, il termine e le modalità di comunicazione.
L'effettivo contenuto, le modalità e i tempi di comunicazione, saranno sicuramente regolamentati con il decreto interministeriale previsto dall'art. 8 del T.U in commento, che ha il compito tra gli altri di istituire il "Sistema Informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro", denominato "SINP", attraverso il quale verranno gestiti i flussi informativi in commento.
Tale decreto dovrà essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico (vale a dire entro l'11.11.2008)
Si coglie l'occasione per ricordare che lart. 55 (sulle sanzioni), con riferimento alle disposizioni di cui sopra, prevede le seguenti nuove sanzioni:
- Sanzione amministrativa da ? 2.500 a ? 7.500, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni;
- Sanzione amministrativa da ? 1.000 a ? 3.000, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno ma non a tre giorni.
Riproduzione riservata ©