Addizionali all'IRPEF: le ultime modifiche dalle Regioni
A cura della redazione

La regione Liguria modifica di nuovo le aliquote per il 2014 e incrementa notevolmente quelle per l’anno d’imposta 2016, mentre Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Abruzzo rivedono le aliquote per il 2015.
La regione Liguria (comunicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014) ha, di nuovo, modificato le aliquote dell’addizionale all’IRPEF per il 2014, costringendo i sostituti d’imposta, per i lavoratori residenti al 1°.1.2014 in detta regione, a riaprire i conguagli per ricalcolare la corretta imposta regionale 2014 (si ricorda che l’addizionale va trattenuta, in busta paga, nel 2015, in massimo 11 rate). I lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2014, recupereranno la maggior imposta trattenuta (redditi compresi tra 20.000 e 28.000 euro) in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico). La stessa Regione Liguria ha altresì già fissato le aliquote (peraltro molto più onerose) da applicare per l’anno 2016, lasciando invariate, invece, quelle per l’anno 2015, a suo tempo fissate dall'articolo 28 della legge regionale n. 41 del 23 dicembre 2013 (si veda il sito internet della regione Liguria).
Le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte hanno modificato le aliquote dell’addizionale all’IRPEF per l’anno 2015. I sostituti d’imposta dovranno applicarle ai dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nel corso del 2015.
La regione Piemonte (Comunicato 31/12/2014 in G.U. 302/2014) ha altresì stabilito che:
-le detrazioni per i figli a carico, previste dall'art. 12, c. 1, lettera c), del TUIR, sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale all'IRPEF, di € 100,00, per i contribuenti con più di 3 figli a carico, per ciascun figlio a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati;
-le detrazioni d'imposta per ogni figlio a carico portatore di handicap previste dall'art. 12, c.1, lettera c), del TUIR, sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF, di un importo pari a € 250,00.
Ai fini della spettanza e della ripartizione si appiccano le regole del TUIR (art. 12).
In allegato le tabelle riepilogative.
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