Il Ministero delle finanze sul proprio sito internet www.finanze.it ha reso note le aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF applicabili per l'anno 2003.
Il Ministero ricorda che le regioni, a norma del D.Lgs. 446/97, art. 50, possono istituire un'addizionale regionale all'IRPEF, e rinvia, per maggiori informazioni, ai siti delle singole regioni. La medesima nota specifica altresì che alle stesse regioni spetta l'onere di rendere nota in via ufficiale la misura delle aliquote.
Le precisazioni fornite dalle Finanze non sembrano corrette e, inoltre, riportano i contribuenti (soprattutto i sostituti d'imposta che operano con dipendenti provenienti da più regioni) nell'incertezza nell'individuazione dell'aliquota applicabile, in particolare si evidenziano le seguenti imprecisioni:
- le Regioni, a norma del citato art. 50 del D.Lgs. 446/97, e successive modificazioni, non hanno la facoltà di istituire l'addizionale (questa è stabilita, dal medesimo art. 50, nella misura dello 0,90% per tutto il territorio nazionale), ma hanno la facoltà di maggiorare l'aliquota fino a un massimo dell'1,4% (per la validità degli incrementi di aliquota rispetto al 2002, vedere apposito spazio);
- la variazione, sempre secondo il citato art. 50, deve essere deliberata dalle regioni non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce e il relativo provvedimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, la via ufficiale per rendere nota la misura delle aliquote (diversa dello 0,90%) è la Gazzetta Ufficiale. Secondo il Ministero, quest'ultimo passaggio non sarebbe indispensabile e quindi i relativi provvedimenti regionali di variazione diventerebbero applicabili secondo le regole fissate localmente e non secondo quelle nazionali (sarebbe opportuno che il Ministero chiarisca tale concetto).
Tale situazione rende quindi operativa la delibera della Regione Calabria che ha aumentato da 0,90% a 1,40% l'aliquota per il 2003, senza che il relativo provvedimento sia transitato nella Gazzetta Ufficiale, così come la delibera della regione Puglia che ha modificato (in riduzione dall'1,4% allo 0,90%) l'aliquota per i comuni coinvolti dal terremoto.
Si ricorda che in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno i datori di lavoro sostituti d'imposta sono tenuti a calcolare (e a trattenere in un'unica soluzione) le addizionali all'IRPEF (regionale e, ove istituita, comunale).
Le imposte trattenute devono essere versate con il mod. F24 (sezione regioni e ICI e altri tributi locali) utilizzando, per l'addizionale regionale, il codice tributo 3802 (in corrispondenza del relativo codice regione) e, per l'addizionale comunale, il codice tributo 3816 (in corrispondenza del relativo codice ente: 03, comuni della provincia di Bolzano; 07, comuni della regione Friuli Venezia Giulia; 18, comuni della provincia di Trento; 20, comuni della regione Valle d'Aosta; 99, per gli altri comuni).