Adeguamento contributivo e lavoratori iscritti alla gestione separata
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 9/11/2007 n.27090, facendo seguito al DM 12/07/2007, recante tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, ha preso atto che la contribuzione aggiuntiva per le assistenze dello 0,50% viene aumentata di 0,22 punti percentuali fissandosi così allo 0,72% e ha fornito le istruzioni operative ai committenti per il versamento della differenza contributiva.
L'Istituto ha anche precisato che la regolarizzazione delle partite connesse con la variazione dell'aliquota in argomento può essere effettuata entro il 16 del terzo mese successivo alla data del messaggio, pertanto il versamento dell'adeguamento contributivo relativo ai compensi corrisposti dal 7 novembre a tutto dicembre 2007 nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008.
Inoltre poiché la contribuzione (comprensiva dell'aumento dello 0,22%) da versare alla gestione separata è ripartita 2/3 committente e 1/3 collaboratore per la deducibilità dall'imponibile fiscale della quota a carico del collaboratore occorre tenere presente quanto segue:
- se la regolarizzazione contributiva viene eseguita con i compensi 2007 che verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2008, la quota contributiva a carico del collaboratore interesserà il conguaglio fiscale 2007;
- se la regolarizzazione contributiva viene eseguita con i compensi che verranno pagati dal 13 gennaio 2008, la quota contributiva a carico del collaboratore (anche se riferita al 2007) sarà deducibile dai redditi 2008.
Va altresì rilevata un'imprecisione dell'INPS contenuta nella parte del messaggio in cui fornisce le istruzioni per il versamento dei contributi arretrati riferiti allo 0,22% da effettuarsi il 16/02/2008. In particolare l'INPS precisa che bisogna compilare tre righi dell'apposita sezione del mod. F24, evidenziando che nel secondo rigo occorre indicare come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti a dicembre. Tale affermazione, per effetto del principio di cassa allargato, deve intendersi invece riferita "sui compensi del 2007 corrisposti entro il 12 gennaio 2008".
Infine si segnala che per l'anno 2007 non sarà dovuta alcuna differenza contributiva qualora il soggetto iscritto alla gestione separata alla data del 6.11.2007 abbia già raggiunto o superato il massimale contributivo e pensionabile di ? 87.187,00.
Riproduzione riservata ©