L’Inps, con la circolare n. 66 del 20 aprile 2018, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle condizioni e alle modalità di fruizione dell’indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

In proposito, si ricorda che il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Pertanto, per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore della riforma), l’indennità di maternità (o di paternità), accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età. Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.

Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione. Ne consegue che, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile (pari a cinque mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore. Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore. L’indennità, anche per i periodi di permanenza all’estero, è in ogni caso erogabile dopo l’ingresso in Italia del minore autorizzato dalla CAI, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.