Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 14877 del 30 giugno 2011, ha dettato le prime indicazioni in merito alle implicazioni dei regolamenti CE n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals – Reach), n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging – CLP) e n. 453/2010 nell’ambito della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX).
Dopo la definizione di agente chimico, il Ministero indica quali sono gli attori responsabili della sicurezza, come individuati dai nuovi regolamenti. In particolare, si evidenzia che il datore di lavoro, nella fattispecie in esame, può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l’importatore, il distributore o l’utilizzatore a valle. In ogni caso, egli è il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell’etichettatura o nell’imballaggio (anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia coincidente con il fabbricante, l’importatore o il distributore).
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di porre in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall’applicazione dei regolamenti, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.
Lo strumento principale e più completo per trasferire le informazioni di pericolosità è la scheda dati sicurezza (SdS); mentre un ulteriore strumento di ausilio, per fornire le informazioni ai lavoratori, è costituito dall’etichettatura di pericolo riportata sui contenitori e sugli impianti.