Agenzie di somministrazione, DNA e comunicazioni obbligatorie per via telematica
A cura della redazione

L'INAIL, con la circolare 05/03/2008 n.19, ha precisato che a seguito dell'entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro ai sensi del DM 30/10/2007, in via sperimentale per alcuni mesi le agenzie di somministrazione devono effettuare un doppio invio: una comunicazione ai Servizi per l'impiego e l'altra all'INAIL utilizzando il modulo UnificatoSomm.
L'INAIL ricorda inoltre che ha cessato di aver efficacia il diverso termine previsto per la comunicazione dei contratti all'INAIL fissato in 30 giorni dalla stipula, dalla modificazione o dalla variazione del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo.
Resta fermo che l'inizio di attività di una nuova Agenzia di lavoro va comunicata alla sede INAIL competente contestualmente all'inizio dell'attività stessa e al contempo vanno forniti i dati relativi alla stessa agenzia.
La circolare ricorda infine che le nuove modalità di comunicazione per via telematica dell'inizio, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro somministrato non riguardano la denuncia delle retribuzioni ed il versamento del premio di assicurazione che rimangono fissati nelle seguenti 4 scadenze: 16 maggio (trimestre gennaio-marzo); 16 agosto (trimestre aprile-giugno); 16 novembre (trimestre luglio-settembre); 16 febbraio (trimestre ottobre-dicembre).
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